Art. 8. Specie e razze ammesse all'esportazione e requisiti tecnici E' ammessa l'esportazione di bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' di materiale seminale ed ovuli fecondati parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura delle specie e razze elencate nell'allegato 3, ed iscritto nei Libri o registri genealogici nazionali tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascuna specie o razza indicate. I requisiti ed i dati caratteristici dei soggetti, del materiale seminale e degli ovuli fecondati da esportare debbono risultare dai certificati genealogici rilasciati dagli uffici centrali dei Libri genealogici. I requisiti tecnici relativi al materiale seminale ed agli ovuli fecondati debbono essere quelli previsti, per il materiale seminale e gli ovuli fecondati, dai regolamenti nazionali dei Libri o registri genealogici di specie e razze.