Art. 8.
     Specie e razze ammesse all'esportazione e requisiti tecnici
   E'  ammessa  l'esportazione  di  bestiame da riproduzione di razza
pura,  nonche'  di  materiale  seminale  ed ovuli fecondati parimenti
provenienti  da bestiame da riproduzione di razza pura delle specie e
razze  elencate  nell'allegato  3,  ed  iscritto nei Libri o registri
genealogici  nazionali  tenuti  ufficialmente  dalle organizzazioni a
fianco di ciascuna specie o razza indicate.
   I  requisiti  ed i dati caratteristici dei soggetti, del materiale
seminale  e  degli ovuli fecondati da esportare debbono risultare dai
certificati  genealogici  rilasciati  dagli uffici centrali dei Libri
genealogici.  I  requisiti  tecnici relativi al materiale seminale ed
agli ovuli fecondati debbono essere quelli previsti, per il materiale
seminale e gli ovuli fecondati, dai regolamenti nazionali dei Libri o
registri genealogici di specie e razze.