Art. 9.
                     Nulla-osta all'esportazione
   L'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche'
del  materiale  seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da
bestiame  da riproduzione di razza pura, e' subordinata al nulla-osta
rilasciato  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere
tecnico di conformita' dell'associazione nazionale degli allevatori o
dell'ente  che tiene ufficialmente il Libro genealogico o il registro
anagrafico di specie o di razza di cui all'allegato 3.
   Il  nulla-osta  compilato dall'esportatore, su modello conforme al
modello  previsto all'allegato 6, deve essere presentato al Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola.
   Per  la  compilazione  ed  il  rilascio  del nulla-osta si applica
quanto stabilito al precedente art. 3.
   Non   sono   subordinate   alla   esibizione   del  nulla-osta  le
esportazioni  dei  riproduttori  bovini  verso  i  Paesi membri della
C.E.E.
   E'   facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
disporre,  ogni qualvolta lo riterra' opportuno, il controllo tecnico
che verra' effettuato secondo i criteri previsti al precedente art. 5
per l'importazione dei riproduttori di razza pura.