Art. 9. Nulla-osta all'esportazione L'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, e' subordinata al nulla-osta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformita' dell'associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il Libro genealogico o il registro anagrafico di specie o di razza di cui all'allegato 3. Il nulla-osta compilato dall'esportatore, su modello conforme al modello previsto all'allegato 6, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Per la compilazione ed il rilascio del nulla-osta si applica quanto stabilito al precedente art. 3. Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le esportazioni dei riproduttori bovini verso i Paesi membri della C.E.E. E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporre, ogni qualvolta lo riterra' opportuno, il controllo tecnico che verra' effettuato secondo i criteri previsti al precedente art. 5 per l'importazione dei riproduttori di razza pura.