Art. 2. 1. Sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale. 2. E' di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.