Art. 3. 1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933. 2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessita' di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986. 4. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 13-noviesdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che i decreti di affidamento debbono riguardare l'intera previsione progettuale comunque esaminata, anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori venga concessa nei limiti dei fondi disponibili. 5. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 90 miliardi, a carico delle disponibilita' del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 e, quanto a lire 120 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.