Art. 4.
  1. E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per gli anni 1988 e
1989 cosi' ripartita:
    a)  lire  120  miliardi,  di  cui  40 nel 1988 e 80 nel 1989, per
interventi urgenti di sistemazione idraulica nel delta del Po;
    b)  lire  80  miliardi,  di  cui  20  nel 1988 e 60 nel 1989, per
interventi urgenti sul bacino idrografico dell'Arno;
    c)  lire  40  miliardi,  di cui 15 nel 1988 e 15 nel 1989, per il
potenziamento del servizio idrografico, mareografico, sismico e dighe
del  Ministero  dei  lavori  pubblici e lire 10 miliardi nel 1988 per
studi  attuativi  di  un  sistema  di  monitoraggio  per il controllo
sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale
adeguamento delle stesse;
    d) lire 10 miliardi nel 1988 per l'urgente revisione da parte del
Ministero   dei   lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente,  sentite  le  regioni,  del  piano regolatore generale
degli acquedotti, con priorita' per l'individuazione di soluzioni per
fronteggiare     situazioni    di    crisi    dell'approvvigionamento
idropotabile.
 2.  Gli  interventi  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 1 sono
realizzati  tenendo conto dei programmi di risanamento normativamente
disposti.