Art. 5.
  1.  L'articolo  9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  9. - L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e'
autorizzata  ad  affidare,  a  trattativa  privata, a professionisti,
istituti  universitari  o  imprese  specializzate, la compilazione di
progetti  di  massima ed esecutivi, studi di fattibilita', di impatto
ambientale   e   redditivita'   economica,   ovvero  i  soli  rilievi
geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici.
  All'affidamento  di cui al primo comma si procede previo parere del
consiglio   di  amministrazione  dell'A.N.A.S.,  che  sostituisce  il
prescritto parere del Consiglio di Stato".