Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, pari complessivamente a lire 130 miliardi per l'anno 1988 e a lire 155 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.