Art. 6.
  1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, pari
complessivamente  a  lire  130  miliardi per l'anno 1988 e a lire 155
miliardi   per  l'anno  1989,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1988,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'apposito accantonamento.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.