Art. 2.
 1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari, a
   base  delle sostanze attive sopraindicate, devono far pervenire al
   Ministero  della  sanita'  - D.G.I.A.N. - Divisione V, entro e non
   oltre  trenta  giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
   nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, per ciascun prodotto,
   due  nuove etichette, di cui una in bollo, attestanti l'immissione
   in  commercio  dei  prodotti interessati, in conformita' alle dosi
   massime e agli impieghi consentiti.
  2. Le stesse imprese, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
   della   presente   ordinanza   nella  Gazzetta  Ufficiale,  devono
   provvedere  al ritiro delle confezioni dei prodotti attualmente in
   commercio  contenenti  le  sostanze  attive  in  questione recanti
   etichette non conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.
  3. Per le imprese che non si sono confermate sara' avviata la
   procedura di revoca delle registrazioni.