Art. 2. 1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari, a base delle sostanze attive sopraindicate, devono far pervenire al Ministero della sanita' - D.G.I.A.N. - Divisione V, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per ciascun prodotto, due nuove etichette, di cui una in bollo, attestanti l'immissione in commercio dei prodotti interessati, in conformita' alle dosi massime e agli impieghi consentiti. 2. Le stesse imprese, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, devono provvedere al ritiro delle confezioni dei prodotti attualmente in commercio contenenti le sostanze attive in questione recanti etichette non conformi alle disposizioni di cui all'art. 1. 3. Per le imprese che non si sono confermate sara' avviata la procedura di revoca delle registrazioni.