IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli  6  e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
  Preso  atto  della  risoluzione  adottata  dalla  XIII  commissione
permanente  (agricoltura)  della  Camera  dei  deputati il 14 ottobre
1987;
  Ritenuta l'opportunita' di correlare il quaderno di campagna con il
piano   nazionale   pluriennale  di  lotta  fitopatologica  integrata
approvato  l'11  settembre  1987  dalla competente commissione di cui
all'art.  2,  comma  4,  della  legge pluriennale per l'attuazione di
interventi   programmati   in  agricoltura  n.  752/1986,  giusta  la
convenienza  rappresentata  dal  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste.
  Considerata  l'esigenza  di  subordinare il termine di applicazione
del  quaderno di campagna alla fissazione delle caratteristiche delle
relative  schede  di  rilevazione,  secondo  quanto  prescritto dalle
disposizioni  di attuazione delle direttive comunitarie in materia di
classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   dei   preparati
pericolosi "antiparassitari";
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  n.  135,  n. 217 e n. 462 del 3
aprile,  30  maggio  e 30 ottobre 1987, concernenti l'istituzione del
quaderno  di  campagna (rispettivamente in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 80, n. 127 e n. 262 del 6 aprile, 3 giugno e 9 novembre
1987);
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Il  termine  del 1› marzo 1988, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza
ministeriale  30  ottobre  1987,  n.  462, e' prorogato al trentesimo
giorno  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni di
attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione,
imballaggio     ed    etichettatura    dei    preparati    pericolosi
"antiparassitari".