Art. 2. Resta impregiudicata, in presenza di specifiche esigenze locali che ne giustifichino l'esercizio, la potesta' dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di individuare le aree agricole in cui si ritenga comunque indispensabile l'adozione del quaderno di campagna anche prima della data di cui all'art. 1.