Art. 2.
  Resta impregiudicata, in presenza di specifiche esigenze locali che
ne giustifichino l'esercizio, la potesta' dei presidenti delle giunte
regionali  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano, a norma
dell'art.  32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di individuare le
aree  agricole  in  cui si ritenga comunque indispensabile l'adozione
del quaderno di campagna anche prima della data di cui all'art. 1.