Art. 3.
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  ordinanza,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 27 febbraio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI