Art. 2. 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  superamento  della  fase  critica
dell'emergenza nella regione Lombardia, e' autorizzata  la  spesa  di
lire 310 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che e'
integrato della somma di pari importo per l'anno 1988. 
  2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone
la ripartizione della somma, prevista dal comma  1,  tra  la  regione
Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonche'  i
comuni e  le  comunita'  montane,  compresi  nelle  stesse  province,
colpiti dagli  eventi  atmosferici  dei  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 1987. 
  3.  La  ripartizione  dovra'  essere  disposta  per  finanziare  il
compimento delle  opere  di  consolidamento  del  suolo,  idrauliche,
igieniche,  acquedottistiche  di   viabilita'   minore   e   indicate
nell'allegata tabella B, nonche' per il completamento dello svaso del
lago di Val di Pola. 
  4. La somma indicata nel comma 1 non puo' essere utilizzata per  il
finanziamento degli  interventi  urgenti  di  sistemazione  idraulica
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.