Art. 2. 1. Al fine di assicurare il superamento della fase critica dell'emergenza nella regione Lombardia, e' autorizzata la spesa di lire 310 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che e' integrato della somma di pari importo per l'anno 1988. 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma, prevista dal comma 1, tra la regione Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonche' i comuni e le comunita' montane, compresi nelle stesse province, colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987. 3. La ripartizione dovra' essere disposta per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo, idrauliche, igieniche, acquedottistiche di viabilita' minore e indicate nell'allegata tabella B, nonche' per il completamento dello svaso del lago di Val di Pola. 4. La somma indicata nel comma 1 non puo' essere utilizzata per il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.