Art. 4. 
  1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di
recupero e  riparazione  di  opere  pubbliche  di  interesse  locale,
danneggiate a seguito delle eccezionali avversita'  atmosferiche  dei
mesi di luglio, agosto  e  settembre  1987  verificatesi  nei  comuni
individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge  19  settembre
1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
1987, n. 470, con esclusione di quelli destinatari dei  finanziamenti
previsti dagli articoli 1, 2 e 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 20 miliardi per l'anno 1988 a carico del fondo per la protezione
civile. A tal fine il fondo medesimo e' integrato per l'anno 1988  di
lire 20 miliardi. 
  2.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
provvede al riparto della somma indicata nel comma 1, sulla  base  di
specifiche richieste delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano.