Art. 4. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di recupero e riparazione di opere pubbliche di interesse locale, danneggiate a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 verificatesi nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, con esclusione di quelli destinatari dei finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1988 a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo e' integrato per l'anno 1988 di lire 20 miliardi. 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al riparto della somma indicata nel comma 1, sulla base di specifiche richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.