Art. 5. 
  1. L'erogazione dei fondi previsti dagli  articoli  da  1  a  4  e'
disposta su specifiche richieste da parte delle  regioni  e  province
autonome   interessate,   che   devono   documentare    adeguatamente
l'andamento e/o la conclusione  dei  lavori  cui  si  riferiscono  le
richieste stesse. 
  2. Le regioni  o  province  autonome  interessate  devono  altresi'
illustrare le caratteristiche  delle  opere  e  dei  lavori  al  fine
dell'accertamento della loro connessione con gli eventi calamitosi di
cui all'articolo 1 e degli importi di spesa rispettivamente indicati. 
  3. L'elenco delle opere e dei lavori di cui alle  allegate  tabelle
ha valore indicativo fino alla definizione dell'accertamento  di  cui
al comma 2. 
  4. Le eventuali economie di spesa comunque  risultanti  nell'ambito
delle quote spettanti ai  singoli  enti  interessati  possono  essere
destinate al finanziamento, compensativo  su  piano  provinciale,  di
maggiori fabbisogni  relativi  alle  opere  ed  ai  lavori  elencati,
nonche' degli oneri per opere e lavori non elencati sempre che  siano
connessi con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.