Art. 5. 1. L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a 4 e' disposta su specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome interessate, che devono documentare adeguatamente l'andamento e/o la conclusione dei lavori cui si riferiscono le richieste stesse. 2. Le regioni o province autonome interessate devono altresi' illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori al fine dell'accertamento della loro connessione con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli importi di spesa rispettivamente indicati. 3. L'elenco delle opere e dei lavori di cui alle allegate tabelle ha valore indicativo fino alla definizione dell'accertamento di cui al comma 2. 4. Le eventuali economie di spesa comunque risultanti nell'ambito delle quote spettanti ai singoli enti interessati possono essere destinate al finanziamento, compensativo su piano provinciale, di maggiori fabbisogni relativi alle opere ed ai lavori elencati, nonche' degli oneri per opere e lavori non elencati sempre che siano connessi con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.