Art. 7. 
  1. Il fondo per la  protezione  civile  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  12  novembre  1982,   n.   829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n.  938,
e' integrato per l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi per gli
interventi di  emergenza  o  connessi  alle  emergenze  disposti  dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile.