Art. 2. 
 
  1. Il termine per lo sgravio contributivo di  cui  all'articolo  59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano
le disposizioni  di  cui  ai  commi  11  e  12  dell'articolo  1  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  valutato  in
lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per  il
periodo 1991-99, si  provvede  a  carico  dell'assegnazione  di  lire
30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo  18  della  legge  1›
marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. 
  3. Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio  sanitario
nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge
28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio  1955,
n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo  1958,  n.
250, sono rispettivamente  elevate  a  L.  60.000  annue,  a  L.  120
settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000  annue,
a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per  l'anno  1989  e  a  L.
120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili  per  l'anno
1990. 
  4. A decorrere dal periodo di  paga  in  corso  alla  data  del  20
novembre 1986, sulla diaria e  l'indennita'  di  trasferta  in  cifra
fissa corrisposta al personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di
navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per
il  personale  di  volo  limitatamente  al  50  per  cento  del  loro
ammontare. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto  sono  effettuati  i
pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi  ai
periodi di paga compresi  tra  la  predetta  data  e  quella  del  20
novembre 1986. 
  5. Il contributo previsto dall'articolo  4  della  legge  2  maggio
1969, n. 302, e successive modificazioni,  a  carico  dei  lavoratori
frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere  dal
1› gennaio 1988. 
  6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo
le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le
seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le
assicurazioni generali obbligatorie.".