Art. 5. 1. La capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attivita' di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullita'. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.