Art. 5. 
 
  1. La capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro  del
lavoro e della  previdenza  sociale  ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla  legge  2  aprile
1951, n. 302, deve intendersi limitata alle  specifiche  funzioni  ad
esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o
attivita' di natura economica e  di  ogni  prestazione  di  garanzia,
anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti  i  limiti
predetti debbono intendersi affetti da nullita'. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10,  commi  2,  3,  4  e  5,
all'articolo 11 e all'articolo  12,  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.  452,  sono  prorogate
per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.