Art. 6. 
 
  1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e  della  previdenza  sociale  il  Fondo   per   il   rientro   dalla
disoccupazione. 
  2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione,  amministrato  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la  finalita'  di
promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei  territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico delle  leggi  sugli  interventi
nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le
quali e' piu' accentuato il fenomeno della  disoccupazione,  mediante
il finanziamento o la partecipazione al  finanziamento  dei  piani  o
progetti di investimenti, di cui al comma 2, che  presentano  elevata
intensita' di nuova occupazione e con priorita' per quelli  attinenti
alla tutela dell'ambiente, alla  manutenzione  e  valorizzazione  dei
beni culturali, alle attivita' di  consulenza  e  assistenza  per  il
risparmio   energetico   e   per   i   progetti   finalizzati   delle
Amministrazioni pubbliche. 
  3. Le disponibilita' del Fondo sono utilizzate per  i  piani  ed  i
progetti di investimento dello Stato, degli  altri  enti  pubblici  e
delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE  o  dai
comitati istituiti nel suo ambito ed  istruiti  in  conformita'  alle
disposizioni di cui ai commi 4, 5  e  6,  con  priorita'  per  quelli
immediatamente eseguibili. 
  4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  d'intesa   con   i   Ministri
competenti: 
    a) stabilisce i criteri e le modalita' generali della istruttoria
dei piani e progetti d'investimento di cui all'articolo 1,  che  sono
rilevanti ai fini della valutazione dei parametri occupazionali; 
    b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi
di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento. 
  5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b),  devono
prevedere specifiche clausole volte a  determinare  puntualmente  gli
obblighi che vengono assunti in materia di occupazione. 
  6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa  con
i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza  dei  singoli
piani e progetti d'intervento agli indirizzi  e  criteri  di  cui  al
comma 4, lettera a). 
  7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa  con
il  Ministro  del  tesoro,  provvede,  con  proprio   decreto,   alla
determinazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti,  alla
cui eventuale assegnazione ai  capitoli  di  spesa,  anche  di  nuova
istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri  interessati  si
provvede con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  8. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale, una commissione composta da  sei  membri  in  rappresentanza
delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   dei
lavoratori e dei datori di lavoro e  presieduta  dal  Ministro  o  da
persona da lui delegata. La commissione ha il compito  di  concorrere
ad individuare gli obiettivi prioritari  del  Fondo  e  di  esprimere
preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni  che  il  Ministro
assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi  il  Ministro
riferisce  alla  commissione  sul  funzionamento  del  Fondo  e   sui
risultati occupazionali conseguiti. 
  9. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  riferisce
annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e  sui  risultati
conseguiti. 
  10. All'onere di lire 540 miliardi, derivante  dall'attuazione  del
presente   articolo   per   l'anno   1988,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le
somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988  possono  esserlo
nei due esercizi finanziari successivi. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.