Art. 8. 
 
  1. Per le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione
salariale   straordinaria,   il   contributo   addizionale   di   cui
all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio  1975,  n.  164,  e'
dovuto nella misura del 4 per cento. 
  2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1  della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto  dell'articolo
21 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
  3. L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale  straordinaria  e'  subordinata  al  conseguimento  di  una
anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni  alla
data della richiesta del trattamento. 
  4.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 
  5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di  integrazione
salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva
comunicazione alla sede  provinciale  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'. 
  6. Il datore di  lavoro  che  occupi  un  lavoratore  titolare  del
trattamento  di  integrazione  salariale,  di  disoccupazione  o   di
mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma
restando ogni altra sanzione  prevista,  e'  tenuto  a  versare  alla
gestione  della  assicurazione  obbligatoria  per  la  disoccupazione
involontaria  una  somma  pari  al  50  per  cento  del   trattamento
previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per  il  periodo
durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze. 
  7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  assumono  con  contratti  di
formazione e lavoro,  mentre  hanno  in  atto  sospensioni  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  sono  tenute  a
corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta  la  durata
delle predette sospensioni  e  per  ciascun  lavoratore  assunto  con
contratto di formazione e  lavoro  durante  il  predetto  periodo,  e
comunque per un numero di essi non superiore a quello dei  lavoratori
sospesi, un contributo mensile pari a quello  previsto  al  comma  1,
calcolato  sull'importo  massimo  del  trattamento  di   integrazione
salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano  applicazione  per
le domande di integrazione salariale presentate successivamente  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  per  i  relativi
periodi che siano successivi alla predetta data. Le  disposizioni  in
materia di contributo addizionale  non  trovano  applicazione  per  i
trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo
1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.