Art. 9. 
 
  1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale, al fine di provvedere  alle  necessita'  di
ammodernamento  e  potenziamento  dei  propri  servizi   centrali   e
periferici  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dalla  legge  28
febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte
alla costituzione di un sistema informatico per  l'intero  territorio
nazionale, e' autorizzato a stipulare contratti e  convenzioni  anche
in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla legge
30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge  7  novembre  1981,  n.  631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784,  con  esclusione  di
ogni forma di gestione fuori bilancio. 
  2. Al fine di  fronteggiare  urgenti  ed  indilazionabili  esigenze
funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e loro
sezioni circoscrizionali per l'impiego, connesse con  l'approntamento
dei  mezzi  strumentali  per   realizzare   l'informatizzazione,   in
particolare delle procedure di  avviamento  al  lavoro  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre  1987,
n. 392,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e' autorizzato ad assumere direttamente, in via  eccezionale,
in deroga a quanto previsto dalla vigente  normativa  in  materia  di
concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti  il  pubblico  impiego,
duemila unita'  di  personale  da  adibire  a  mansioni  impiegatizie
nell'ambito del sistema  informatico  dei  servizi  dell'impiego.  Le
procedure ed i criteri per l'assunzione sono determinati con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,   sentita   la
commissione centrale per l'impiego. La commissione  medesima  esprime
il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta del  Ministro
del lavoro e  della  previdenza  sociale.  Decorso  inutilmente  tale
termine il parere si intende acquisito. I lavoratori da assumere sono
destinati allo svolgimento di mansioni attinenti al  quarto  e  sesto
livello funzionale secondo la ripartizione  territoriale  determinata
con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
devono  essere  iscritti  nella   prima   classe   delle   liste   di
collocamento, avere eta' compresa, al momento dell'assunzione, tra  i
18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite  di  eta'
previsti dalle norme vigenti, ed essere in possesso  del  diploma  di
scuola media inferiore se da destinare a  mansioni  corrispondenti  a
quelle del quarto livello retributivo-funzionale  o  del  diploma  di
scuola media superiore se da destinare a  mansioni  corrispondenti  a
quelle del sesto livello  retributivo-funzionale.  I  nominativi  dei
lavoratori da assumere sono proposti dai competenti  direttori  degli
uffici del lavoro e della massima occupazione. Alle assunzioni di cui
sopra si dara' corso solo dopo che siano state utilizzate, nei limiti
dei posti  vacanti  nei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, le graduatorie degli idonei dei concorsi relativi
ai livelli quarto e sesto, non ancora scadute alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  3. Il predetto  personale  e'  assunto  con  contratto  di  diritto
privato di durata non superiore a dodici mesi. Al personale  medesimo
spetta  il  trattamento  previsto  per  il  quarto  e  sesto  livello
retributivo  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.  266,  corrispondente
alle mansioni assegnate. 
  4. Per la piena  attuazione  della  politica  attiva  dell'impiego,
secondo le disposizioni contenute nella legge 28  febbraio  1987,  n.
56, sulla riforma del mercato del lavoro,  nonche'  per  il  recupero
dell'evasione  contributiva  e  per  lo  sviluppo  dell'attivita'  di
vigilanza sulla corretta  applicazione  delle  norme  in  materia  di
lavoro, e' attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato
disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
1°  febbraio  1986,  n.  13,  e  dell'articolo  50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  266,  in  favore  del
personale dipendente del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale. Detto Fondo  e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  a   decorrere
dall'anno finanziario 1988, e  la  consistenza  dello  stesso  potra'
essere annualmente aumentata con legge di approvazione del  bilancio.
Sul Fondo gravano anche i  compensi  da  corrispondere  al  personale
dirigente e dei ruoli ad  esaurimento  per  le  esigenze  di  cui  al
presente comma. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del Fondo
sono   determinate   d'intesa   con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative  in  sede  nazionale,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo  conto  della
professionalita'  e  delle  particolari  condizioni  di  impiego,  di
disagio e di rischio del personale. 
  5. Ai fini della corresponsione dei  benefici  economici  derivanti
dall'applicazione del comma 3 e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si  osserva  l'articolo  172  della
legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  6. All'onere di  lire  80  miliardi,  per  l'anno  1988,  derivante
dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di  lire  50
miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi  per  il  comma  4,  si
provvede  a  carico   delle   disponibilita'   finanziarie   di   cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  il  suddetto
importo e' versato su apposito capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai  fini  della
sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.