Art. 9. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico per l'intero territorio nazionale, e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. 2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e loro sezioni circoscrizionali per l'impiego, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare l'informatizzazione, in particolare delle procedure di avviamento al lavoro previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad assumere direttamente, in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego, duemila unita' di personale da adibire a mansioni impiegatizie nell'ambito del sistema informatico dei servizi dell'impiego. Le procedure ed i criteri per l'assunzione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la commissione centrale per l'impiego. La commissione medesima esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende acquisito. I lavoratori da assumere sono destinati allo svolgimento di mansioni attinenti al quarto e sesto livello funzionale secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e devono essere iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, avere eta' compresa, al momento dell'assunzione, tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di eta' previsti dalle norme vigenti, ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del quarto livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del sesto livello retributivo-funzionale. I nominativi dei lavoratori da assumere sono proposti dai competenti direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Alle assunzioni di cui sopra si dara' corso solo dopo che siano state utilizzate, nei limiti dei posti vacanti nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie degli idonei dei concorsi relativi ai livelli quarto e sesto, non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il predetto personale e' assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per il quarto e sesto livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, corrispondente alle mansioni assegnate. 4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonche' per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attivita' di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, e' attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988, e la consistenza dello stesso potra' essere annualmente aumentata con legge di approvazione del bilancio. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalita' e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale. 5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo e' versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.