Art. 3.
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale.
 
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  degli articoli 366 e 372 del codice penale e'
          il seguente:
             "Art.  366  (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti). -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'  giudiziaria,   perito,
          interprete  ovvero  custode  di cose sottoposte a sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da lire sessantamila a un milione.
             Le  stesse  pene  si  applicano  a chi, chiamato dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime.
             Le  disposizioni  precedenti  si  applicano alla persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
          una funzione giudiziaria.
             Se  il  colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete, la
          condanna  importa  la  interdizione  dalla  professione   o
          dall'arte".
             "Art.  372  (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
          come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria,  afferma
          il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio' che sa intorno ai fatti sui quali e'  interrogato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".