Art. 5.
  1.  La  commissione  puo'  richiedere,  anche  in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie  di
atti  e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti  e  documenti  relativi  a indagini e inchieste parlamentari. Se
l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura  istruttoria,  ritiene
di  non  poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando  tali
ragioni  vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere
quanto richiesto.
  2.  Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo
di  segreto  funzionale  da  parte   delle   competenti   commissioni
d'inchiesta,  detto  segreto  non  puo'  essere opposto all'autorita'
giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.
  3.  La  commissione  stabilisce quali atti e documenti non dovranno
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari in fase istruttoria.
 
 
          Nota all'art. 5:
             Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
             "Art.  307  (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche
          se appartenenti al pubblico  ministero,  i  cancellieri,  i
          segretari,  i  periti,  gli  interpreti,  i difensori delle
          parti, i consulenti tecnici e le altre persone,  eccettuate
          le parti private e i testimoni, che compiono e concorrono a
          compiere atti di istruzione o assistono  al  compimento  di
          essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne
          gli atti medesimi e i loro risultati".