Art. 5. 1. La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. 2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge. 3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 307 (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono e concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".