Art. 6. 1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3. 2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Nota all'art. 6: L'art. 326 del codice penale dispone quanto segue: "Art. 326 (Rivelazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno".