Art. 6.
  1.   I   componenti  la  commissione  parlamentare  d'inchiesta,  i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e  grado  addetti  alla
commissione  stessa  ed  ogni  altra  persona  che  collabora  con la
commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i  documenti  di  cui
all'articolo 5, comma 3.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave  reato,  la
violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice
penale.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse
pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche  per
riassunto   o   informazione,   atti  o  documenti  del  procedimento
d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
 
          Nota all'art. 6:
             L'art. 326 del codice penale dispone quanto segue:
             "Art.  326  (Rivelazione  di  segreti  di ufficio). - Il
          pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un  pubblico
          servizio,  che,  violando i doveri inerenti alle funzioni o
          al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela
          notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
          agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.
             Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno".