Art. 19. 1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti, che deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I conducenti degli autoveicoli possono esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuti a situazioni di difficolta' e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 1.