Art. 19. 
  1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento  mobile
plurifunzionale di soccorso che indichi  le  ragioni  della  fermata,
conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del  Ministro
dei trasporti, che deve essere emanato entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. I conducenti degli autoveicoli possono esporre  il  segnalamento
in quei casi di fermata dovuti  a  situazioni  di  difficolta'  e  di
emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di  cui  al
comma 1.