Art. 7.
               Licenze dei volontari in servizio civile
  1.  I  periodi  di  licenza  ordinaria  e  straordinaria fruiti dai
volontari, considerati utili ai fini del compimento  della  ferma  di
leva, sono:
    a)  un periodo di licenza ordinaria, da utilizzare parzialmente o
in una sola volta compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  di
trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego;
    b) licenze straordinarie, da trascorrere anche fuori dal Paese di
impiego   previa   comunicazione   alla   competente   rappresentanza
territoriale, per:
    1) gravi motivi di salute;
    2) matrimonio;
    3) motivi di studio connessi con esami o concorsi;
    4) esercizio dei diritti politici;
    5) gravi motivi privati.
  2.  Il  periodo  di  licenza  straordinaria  non  puo' superare nel
biennio trenta  giorni  complessivi  o  quarantacinque  nel  caso  di
ricovero in luoghi di cura per gravi motivi di salute.