Art. 7. Licenze dei volontari in servizio civile 1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dai volontari, considerati utili ai fini del compimento della ferma di leva, sono: a) un periodo di licenza ordinaria, da utilizzare parzialmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, di trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego; b) licenze straordinarie, da trascorrere anche fuori dal Paese di impiego previa comunicazione alla competente rappresentanza territoriale, per: 1) gravi motivi di salute; 2) matrimonio; 3) motivi di studio connessi con esami o concorsi; 4) esercizio dei diritti politici; 5) gravi motivi privati. 2. Il periodo di licenza straordinaria non puo' superare nel biennio trenta giorni complessivi o quarantacinque nel caso di ricovero in luoghi di cura per gravi motivi di salute.