Art. 2. 
  La procedura di controllo e di certificazione  di  cui  all'art.  1
viene effettuata mediante i laboratori di cui all'art. 6 della  legge
26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971,  n.
1086. 
  Per i cementi di importazione,  la  procedura  di  controllo  e  di
certificazione, di cui all'art. 1, potra' essere svolta nei luoghi di
produzione da omologhi laboratori ufficiali esteri di analisi. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo dell'art. 6 della legge n. 595/1965 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Le  prove  fisiche  e chimiche dei leganti
          idraulici   sono   effettuate   dai   seguenti   laboratori
          sperimentali   annessi   alle  cattedre  di  scienza  delle
          costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle
          indagini richieste:
              della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano;
              della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino;
              della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bari;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Bologna;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Cagliari;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Genova;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Napoli;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Padova;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Palermo;
              della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
              della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;
              della   facolta'   di  ingegneria  dell'Universita'  di
          Trieste;
              della  facolta'  di  architettura  del  Politecnico  di
          Milano;
              della  facolta'  di  architettura  del  Politecnico  di
          Torino;
              della  facolta'  di  architettura  dell'Universita'  di
          Firenze;
              della  facolta'  di  architettura  dell'Universita'  di
          Napoli;
              della  facolta'  di  architettura  dell'Universita'  di
          Palermo;
              della  facolta'  di  architettura  dell'Universita'  di
          Roma;
              dell'istituto superiore d'architettura di Venezia;
          ed inoltre dai:
              laboratorio  dell'Istituto  sperimentale delle ferrovie
          dello Stato di Roma;
              laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club
          italiano di Milano".
             -  Il testo dell'art. 20 della legge n. 1086/1971 (Norme
          per la disciplina delle opere  di  conglomerato  cementizio
          armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
          il seguente:
             "Art.  20.  (Laboratori).  - Agli effetti della presente
          legge sono considerati laboratori ufficiali:
              i    laboratori   degli   istituti   universitari   dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e della facolta'
          o istituti universitari di architettura;
              il   laboratorio   dell'istituto   sperimentale   delle
          ferrovie dello Stato (Roma);
              il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del
          Touring club italiano (Milano);
              il  laboratorio di scienza delle costruzioni del centro
          studi ed esperienze dei servizi antincendi e di  protezione
          civile (Roma);
              il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
             Il  Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
          decreto  altri laboratori ad effettuare prove sui materiali
          da costruzione, ai sensi della presente legge.
             L'attivita'  dei  laboratori,  ai  fini  della  presente
          legge, e' servizio di pubblica utilita'".