Art. 2. La procedura di controllo e di certificazione di cui all'art. 1 viene effettuata mediante i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione, di cui all'art. 1, potra' essere svolta nei luoghi di produzione da omologhi laboratori ufficiali esteri di analisi.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 595/1965 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 6. - Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste: della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano; della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bari; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Napoli; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma; della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste; della facolta' di architettura del Politecnico di Milano; della facolta' di architettura del Politecnico di Torino; della facolta' di architettura dell'Universita' di Firenze; della facolta' di architettura dell'Universita' di Napoli; della facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo; della facolta' di architettura dell'Universita' di Roma; dell'istituto superiore d'architettura di Venezia; ed inoltre dai: laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma; laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e' il seguente: "Art. 20. (Laboratori). - Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali: i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e della facolta' o istituti universitari di architettura; il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring club italiano (Milano); il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge. L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente legge, e' servizio di pubblica utilita'".