Art. 3. 
  Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, i cementi di produzione
estera trasportati via mare dovranno essere assoggettati, prima della
loro  immissione  nella  rete  distributiva,   al   controllo   della
permanenza  dei  requisiti  di  accettazione  di   cui   al   decreto
ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Per tale controllo sono abilitati i medesimi  istituti  di  cui  al
primo capoverso dell'art. 2. 
 
          Nota all'art. 3:
             Per  il  D.M.  3  giugno  1968  si  veda nelle note alle
          premesse: