Art. 3. Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, i cementi di produzione estera trasportati via mare dovranno essere assoggettati, prima della loro immissione nella rete distributiva, al controllo della permanenza dei requisiti di accettazione di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni. Per tale controllo sono abilitati i medesimi istituti di cui al primo capoverso dell'art. 2.
Nota all'art. 3: Per il D.M. 3 giugno 1968 si veda nelle note alle premesse: