Art. 5. 
  Per i fini di cui all'art. 1, il controllo e la certificazione  dei
cementi di produzione nazionale non  sono  richiesti  per  i  cementi
aventi marchio C.N.R. - I.C.I.T.E. e per quelli per i  quali  sia  in
corso, alla data del presente decreto, la procedura per  il  rilascio
di detto marchio.