Art. 6. Copia delle certificazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e delle delibere di concessione del marchio di cui all'art. 5 nonche' delle domande in corso di istruttoria di cui al medesimo art. 5 dovra' essere, a cura delle societa' produttrici nazionali o importatrici, depositata presso la camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio e quindi trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la prova dell'avvenuto deposito. In difetto di tali adempimenti e' vietata l'immissione nella rete commerciale nazionale e l'utilizzazione di cementi di cui all'art. 1 del presente decreto.