Art. 6. 
  Copia delle certificazioni di cui agli articoli 1, 2 e  3  e  delle
delibere di concessione del marchio di cui all'art. 5  nonche'  delle
domande in corso di istruttoria di cui  al  medesimo  art.  5  dovra'
essere, a cura delle societa' produttrici nazionali  o  importatrici,
depositata presso la camera di  commercio,  industria  e  agricoltura
competente  per  territorio   e   quindi   trasmessa   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  con  la   prova
dell'avvenuto deposito. 
  In difetto di tali adempimenti e' vietata l'immissione  nella  rete
commerciale nazionale e l'utilizzazione di cementi di cui all'art.  1
del presente decreto.