Art. 10.
1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un  periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme
in  esso  previste  e  di  ventiquattro mesi per lo smaltimento delle
giacenze  dei  prodotti,  degli imballaggi o confezioni conformi alla
normativa vigente prima di tale data.