Art. 2. 1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti: a) "mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato"; b) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto"; c) "mangime complementare" in luogo di "mangi-me composto concentrato"; d) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato"; e) "mangime complementare" in luogo di "nucleo"; f) "mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato"; g) "mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato"; h) "mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato"; i) all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati"; I) all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi contenenti integratori o integratori medicati".