Art. 2.
1.  Le  denominazioni  dei  mangimi figuranti nella legge 15 febbraio
1963,  n.  281,  modificata  dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399, sono
sostituite dalle seguenti:
a) "mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";
b)  "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime
composto";
c)   "mangime   complementare"   in   luogo   di  "mangi-me  composto
concentrato";
d)  "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime
composto integrato";
e) "mangime complementare" in luogo di "nucleo";
f)   "mangime  semplice  medicato"  in  luogo  di  "mangime  semplice
integrato medicato";
g)  "mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di
"mangime composto integrato medicato";
h) "mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato";
i)  all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole:
"mangimi  composti  o  mangimi  composti concentrati" sono sostituite
dalle  seguenti:  "mangimi  composti, completi o complementari, senza
integratori o integratori medicati";
I)  all'art.  6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le
parole:  "mangimi  semplici  integrati,  mangimi  semplici  integrati
medicati,  mangimi  composti  integrati,  mangimi  composti integrati
medicati,  nuclei,  nuclei  medicati" sono sostituite dalle seguenti:
"mangimi contenenti integratori o integratori medicati".