Art. 3.
1.  L'art.  2  della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  1.  Le  denominazioni  dei  mangimi  semplici  elencate
nell'allegato  II  - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti
alle  descrizioni  riportate  per  ciascuno  di  essi nella colonna 3
dell'allegato stesso.
2.   Nella   parte  B  dell'allegato  II  figurano  le  denominazioni
obbligatorie  riservate  ad  alcuni  mangimi  semplici  differenti da
quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso.
3.  I  prodotti  costituiti  da due o piu' sottoprodotti dello stesso
cereale  possono  considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali,
essi   vanno   posti   in   commercio   sotto  la  denominazione  del
sottoprodotto di minor valore commerciale".