Art. 4.
1.  L'art.  11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  11.  - 1. Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in
commercio   o   preparati   per  conto  terzi  o,  comunque,  per  la
distribuzione  per  il consumo, sono prescritte le denominazioni e le
indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge.
2.  In  aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato
III  sono  ammesse  le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV
alla presente legge.
3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purche' separate da
quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'allegato
IV".