Art. 5. 1. L'art. 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge: a) che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente; b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge; c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. 2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati. 3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati. 4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".