Art. 5.
1.  L'art.  17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  17.  -  1.  E'  vietato  vendere,  porre  in  vendita, mettere
altrimenti  in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per
la  distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente
legge:
a)  che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino
pericoli  per  la  salute  degli  animali o delle persone o che siano
presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b)  non  rispondenti  ai  requisiti  elencati  nell'allegato  V  alla
presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2.  Ai  fini  della  tutela  del  patrimonio  zootecnico nazionale e'
vietato  agli  allevatori  di  detenere  e somministrare agli animali
quelle   sostanze  capaci  di  provocare  modificazioni  al  naturale
svolgersi  delle  funzioni  fisiologiche  e  che saranno indicate con
proprio  decreto  dal  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con i
Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di
cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e
somministrare  agli  animali i principi attivi di cui alla lettera a)
del  comma  8  dell'art.  1,  se  non  sotto forma di integratori, di
integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e
integratori medicati.
3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera
a)  del  comma  8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto
forma  di  integratori  e  di  integratori  medicati  per mangimi, di
mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4.  Il  divieto  di  cui  al comma 3 non si applica ai fabbricanti di
mangimi  che  siano autorizzati alla preparazione di integratori o di
integratori medicati per mangimi".