Art. 6.
1.  L'art.  18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  18.  -  1.  Le  denominazioni,  dichiarazioni  o  indicazioni,
previste  dalla  presente  legge  e  dai  suoi  allegati e decreti di
applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per
iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
2.  Per  i  prodotti  consegnati  alla  rinfusa  le denominazioni, le
dichiarazioni  e  le  indicazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere
apposte sul documento che li accompagna.
3.  Quando  le  merci  siano poste in vendita confezionate in sacchi,
casse,  barattoli  o  simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le
indicazioni  devono  essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile
ed  indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui
cartellini  incollati  sugli  stessi  o  assicurati  agli imballaggi,
recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina,
dalla cucitura di chiusura.
4.  Gli  imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura
ermetica  o  sigillati  in modo tale che, in seguito all'apertura, il
sigillo  sia  reso  inservibile.  I sigilli devono recare impresso il
nome   o  la  sigla  della  ditta  fabbricante  o  confezionatrice  o
importatrice.
5.  I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli
integratori  medicati  per  mangimi  devono essere posti in commercio
soltanto  in  imballaggi  o  recipienti  o confezioni, fatte salve le
deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.
6. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i
mangimi  di  cui  al  comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o
piu'  celle  ermeticamente  chiuse  e  sigillate. In tal caso ad ogni
cella  dovra'  essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo
recante  impresso  il nome o la sigla della ditta produttrice, con le
denominazioni,  le  dichiarazioni  e  indicazioni  prescritte  per il
mangime  contenuto.  Tali  denominazioni, dichiarazioni o indicazioni
dovranno  essere  riportate anche su un documento che dovra' scortare
la   merce  qualora  si  tratti  di  mangimi  contenenti  integratori
medicati.
7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo
di  carri  silos,  il  vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne
faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di
quattro  campioni  per  ogni  mangime  cosi'  consegnato, apponendo a
ciascuno  di  essi  sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica
menzione  dell'avvenuto  campionamento  nel  succitato  documento  di
trasporto.  Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore
e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
8.  In  caso  di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi
dell'art.  107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti
alla  vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla
rinfusa  presso  il  destinatario,  ritirando  anche due dei campioni
prelevati  in  contraddittorio  dalle  parti. Ove all'analisi risulti
qualche  irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto sui
campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
9. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di
un  imballaggio  aperto,  di  peso  non  superiore ai cento chili, di
ciascuna  qualita'  di  mangimi  anche  se  contenenti  integratori o
integratori medicati.
10.  Nel  caso  di  cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in
vendita  alla  rinfusa,  nei locali di vendita deve essere esposto un
quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o
indicazioni.
11.   Devono   considerarsi  posti  in  commercio  tutti  i  prodotti
contemplati  dalla  presente  legge  che  si  trovano in magazzini di
vendita all'ingrosso o al minuto.
12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge
preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad
essere  posti  in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi,
recipienti  o  confezioni  o  sui  cartellini,  anziche' il nome o la
ragione  sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice
o  confezionatrice,  il  nome  o  la  ragione  sociale  e la sede del
committente,   nonche'   il  numero  e  la  data  dell'autorizzazione
rilasciata  per  lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati
preparati.  In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre
essere  riportati  sulle  fatture e sugli altri documenti commerciali
rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.
13.  Tutte  le  dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte
per   i   prodotti   previsti  dalla  presente  legge  comportano  la
responsabilta'    del    produttore,   o   dell'importatore   o   del
confezionatore o del distributore".