Art. 7. 1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, e' aggiunto il seguente: "Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno". 2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, le parole "terzo comma dell'art. 17" sono sostituite con le seguenti: "comma 2 dell'art. 17".