Art. 7.
1.  Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, e' aggiunto il seguente:
"Chiunque  vende,  pone  in  vendita, mette altrimenti in commercio o
prepara  per  conto  terzi  o,  comunque, per la distribuzione per il
consumo,  mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il
fatto   costituisca   piu'   grave   reato,  con  l'ammenda  da  lire
duecentocinquantamila  a  lire  duemilioni o con l'arresto sino ad un
anno".
2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
modificata  dalla  legge 8 marzo 1968, n. 399, le parole "terzo comma
dell'art.  17"  sono  sostituite  con le seguenti: "comma 2 dell'art.
17".