Art. 8.
1.  L'art.  24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  24.  -1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della
presente  legge,  dei  suoi  allegati  e  decreti di applicazione, si
devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i
tenori  minimi  o  massimi  eventualmente  prescritti  che,  ove  non
diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2.  Sui  tenori  da  dichiararsi  sono ammesse le tolleranze indicate
nell'allegato VII della presente legge.
3.  Le  tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli
additivi,  nonche'  le  vitamine,  gli  antibiotici, i micro elementi
minerali  e  gli  altri  principi  attivi  diversi da quelli elencati
nell'allegato  VII  della  presente legge, sono stabilite con decreto
del   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e
delle  foreste,  sentito  il parere della commissione di cui all'art.
9".