Art. 9. 1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.