Art. 9.
1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281,
modificata  dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente
decreto,  si  provvede  con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e
delle  foreste,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentito il parere della
commissione  di  cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.