IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, e' ulteriormente prorogato di un anno.