IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per la emanazione di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi  in  data  19  aprile  1988  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  A  partire  dal 23 aprile 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi sono diminuite:
    a)  da  L.  86.913 a L. 85.898 per ettolitro, alla temperatura di
15› C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per
la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.691,30 a L. 8.589,80 per ettolitro, alla temperatura
di 15› C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
    c)  da  L.  32.645  a  L.  31.678  e da L. 24.812 a L. 23.845 per
ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    d)  da  L.  10.524  a L. 10.234, da L. 12.429 a L. 12.081 e da L.
37.191 a L.  36.091  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.