Art. 8. 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone   in
commercio, con le denominazioni indicate negli articoli  2,  3  e  4,
ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore
l'acquirente, prodotti non rispondenti  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente  decreto,  e'  sottoposto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio
i prodotti di cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  aventi  i  requisiti
stabiliti  dal  presente  decreto,  con  una  denominazione  comunque
diversa  da  quelle  ivi  prescritte,  e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire  tremilioni.
3. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  alla  violazione  delle
disposizioni  stabilite  nell'art.   6   si   applica   la   sanzione
amministrativa e pecuniaria prevista dall'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                             LA PERGOLA, Ministro del 
                                        coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  AMATO, Ministro del tesoro 
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura 
                                  e delle foreste 
                                   BATTAGLIA, Ministro dell'industria 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DONAT CATTIN, Ministro della 
                                  sanita' 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1988 
  Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 8 
 
          Nota all'art. 8:
             Il  testo dell'art. 16 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322
          (per il titolo si veda la precedente nota), e' il seguente:
             "Art.  16.  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato,
          chiunque confezioni, detenga per vendere o  venda  prodotti
          alimentari  non  conformi alle norme stabilite dal presente
          decreto e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da  L.
          1.000.000 a L. 5.000.000.
             Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei
          prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo  1951,  n.  327,
          continua  ad  applicarsi  la  sanzione  penale prevista dal
          secondo comma dell'art. 5 della stessa legge".