Art. 8. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli 2, 3 e 4, ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4, aventi i requisiti stabiliti dal presente decreto, con una denominazione comunque diversa da quelle ivi prescritte, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle disposizioni stabilite nell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro del coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 8
Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (per il titolo si veda la precedente nota), e' il seguente: "Art. 16. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge".