Art. 12. 1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del "regolamento" devono essere presentate agli organismi d'intervento dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento". 2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro ove avviene la produzione di burro concentrato, o l'aggiunta dei rivelatori o l'incorporazione nei prodotti finiti e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 3 e 4, del "regolamento". 3. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvedera' ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalita' per la presentazione delle offerte per acquistare il burro da essa detenuto e per ottenere gli aiuti, per costituire la garanzia di aggiudicazione e di trasformazione secondo le disposizioni del "regolamento" ed in conformita' dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88. L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del "regolamento", ad informare gli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto, nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".