Art. 12.
  1.  Le  offerte  per  partecipare alle gare per acquistare burro ai
sensi del  "regolamento"  devono  essere  presentate  agli  organismi
d'intervento  dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le
indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento".
  2.  Le  offerte  per  partecipare  alle  gare  per  la  concessione
dell'aiuto devono essere presentate all'organismo d'intervento  dello
Stato  membro  ove  avviene  la  produzione  di  burro concentrato, o
l'aggiunta dei rivelatori o l'incorporazione nei  prodotti  finiti  e
devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi
3 e 4, del "regolamento".
  3.  L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi nel mercato agricolo
(A.I.M.A.) provvedera' ad  impartire  con  proprio  provvedimento  le
disposizioni  contenenti  le  modalita'  per  la  presentazione delle
offerte per acquistare il burro da essa detenuto e per  ottenere  gli
aiuti,   per   costituire   la   garanzia   di  aggiudicazione  e  di
trasformazione  secondo  le  disposizioni  del  "regolamento"  ed  in
conformita' dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88.
  L'A.I.M.A.  provvedera',  in relazione ad ogni aggiudicazione e per
ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi  dell'art.  18  del
"regolamento",    ad    informare    gli    "organi   di   controllo"
territorialmente    competenti     in     relazione     alla     sede
dell'aggiudicatario   dei   quantitativi   di  prodotto  oggetto  del
contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile  per
lo  svolgimento  degli  accertamenti previsti dal "regolamento" e dal
presente  decreto,  nonche'  a  dare   immediata   comunicazione   ai
partecipanti  dei  risultati  dell'aggiudicazione  rispettando quanto
stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".