Art. 16.
  1.   I   controlli   sulle  operazioni  di  concentrazione  e/o  di
denaturazione sono effettuati  sul  posto,  ai  sensi  dell'art.  23,
paragrafo   1,   del   "regolamento",  dagli  "organi  di  controllo"
territorialmente  competenti  in  relazione  allo  stabilimento   che
effettua  le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione
ed almeno in relazione ad ogni quantita' aggiudicata e riguardano:
   l'accertamento,    nelle    operazioni   di   concentrazione   e/o
denaturazione, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo
1, del "regolamento";
   la  corrispondenza  concernente  la quantita', qualita' e grado di
purezza delle sostanze denaturanti impiegate attraverso l'esame della
documentazione   in  possesso  dell'impresa  o  attraverso  specifici
controlli analitici;
  l'accertamento    del   quantitativo   di   burro   quotidianamente
utilizzato;
   le  condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo
particolare cura a quanto disposto dal "regolamento"  in  materia  di
eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;
   la composizioni dei prodotti ottenuti;
   l'esame delle registrazioni contabili;
   il  rispetto  dei  termini  prescritti  all'art.  8  del  presente
decreto.
  2.   In  relazione  ad  ogni  quantita'  aggiudicata  l'"organo  di
controllo" deve procedere  al  prelevamento  dei  campioni  di  burro
concentrato   o   del   burro  denaturato  o  del  burro  concentrato
denaturato. Il prelievo dei campioni  deve  avvenire  in  conformita'
alle   disposizioni   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
  3.  Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere
inviato presso  un  laboratorio  di  analisi  di  ente  od  organismo
pubblico che dovra' accertare:
   1)   qualora   si  tratti  di  burro  concentrato  che  usufruisce
dell'aiuto, che  il  prodotto  presenti  le  caratteristiche  di  cui
all'allegato  1  del  presente  decreto  e se denaturato anche quanto
indicato al seguente punto 3);
   2)  qualora  si tratti di burro aggiudicato, che il prodotto abbia
il tenore minimo di materia grassa del 99,8% e  se  denaturato  anche
quanto indicato al seguente punto 3);
   3)   qualora  si  tratti  di  burro  denaturato  l'omogeneita'  di
ripartizione dei rivelatori ed il rispetto  dei  quantitativi  minimi
prescritti  agli  allegati  10,  11  e  12  del presente decreto, nel
rispetto della destinazione indicata nella offerta.
  4.   Qualora   sia  utilizzato  burro  che  usufruisce  dell'aiuto,
l'"organo di controllo"  deve  accertare  la  presenza  dell'apposito
marchio  sull'imballaggio.  Fatti  salvi  gli  eventuali accertamenti
analitici che possono  essere  disposti  dall'organo  incaricato  dei
controlli,  le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli
"organi di controllo" la prova, con la presentazione  della  relativa
documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro
da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.
  5. L'"organo di controllo" deve comunicare all'impresa il risultato
dell'analisi.
  6.  Per  eventuali  richieste di revisione di analisi si applica la
legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.
  7.  Il  burro  concentrato  addizionato o meno dei rivelatori ed il
burro addizionato dei rivelatori  non  possono  essere  utilizzati  o
commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.
  8. La commercializzazione puo' essere consentita prima che sia noto
l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto  all'"organo
di  controllo"  di  essere  a  conoscenza  che  qualora l'esito delle
analisi dovesse risultare negativo, non potra' essere  rilasciata  la
dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.
  9. In funzione dei quantitativi trasformati l'"organo di controllo"
deve effettuare l'esame approfondito dei  registri  tenuti  ai  sensi
dell'art.  10  del  presente decreto e la verifica del rispetto delle
condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
  10.  In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito
verbale.