Art. 16. 1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e/o di denaturazione sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del "regolamento", dagli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantita' aggiudicata e riguardano: l'accertamento, nelle operazioni di concentrazione e/o denaturazione, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo 1, del "regolamento"; la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di purezza delle sostanze denaturanti impiegate attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici; l'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato; le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici; la composizioni dei prodotti ottenuti; l'esame delle registrazioni contabili; il rispetto dei termini prescritti all'art. 8 del presente decreto. 2. In relazione ad ogni quantita' aggiudicata l'"organo di controllo" deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro denaturato o del burro concentrato denaturato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovra' accertare: 1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3); 2) qualora si tratti di burro aggiudicato, che il prodotto abbia il tenore minimo di materia grassa del 99,8% e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3); 3) qualora si tratti di burro denaturato l'omogeneita' di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati 10, 11 e 12 del presente decreto, nel rispetto della destinazione indicata nella offerta. 4. Qualora sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli "organi di controllo" la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta. 5. L'"organo di controllo" deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi. 6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571. 7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro addizionato dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi. 8. La commercializzazione puo' essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potra' essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione. 9. In funzione dei quantitativi trasformati l'"organo di controllo" deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto e la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento. 10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale.