Art. 2.
  1.  La  produzione  di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo
comma,  lettera  b),  del  presente   decreto,   le   operazioni   di
concentrazione  del  burro  aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori al
burro ed al burro concentrato  durante  la  produzione  dello  stesso
devono    essere    effettuate    in   stabilimenti   preventivamente
riconosciuti.
  2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i requisiti ed adempiono  agli  obblighi  previsti  all'art.  10  del
"regolamento".
  3.  Le  imprese  che intendono ottenere il riconoscimento per uno o
piu' dei  propri  stabilimenti  devono,  per  ciascuno  stabilimento,
presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo
gli schemi di cui agli  allegati  4  e  5  al  presente  decreto,  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione  III.  Le  domande
vanno    inoltrate    per   il   tramite   degli   organi   regionali
territorialmente competenti designati per  i  controlli  che  saranno
individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82,
in seguito denominati "organi di controllo".
  4.  La  firma  apposta  dal  titolare  o  dal legale rappresentante
dell'impresa  sulla   richiesta   di   riconoscimento   deve   essere
autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  5.  Gli  "organi  di  controllo", eseguiti gli accertamenti volti a
constatare l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire  le  operazioni
di   concentrazione  e/o  di  aggiunta  di  rivelatori  e  dopo  aver
provveduto alla verifica dei restanti obblighi e  requisiti  all'uopo
previsti  dall'art.  10  del  "regolamento"  e  dal  presente decreto
trasmettono al Ministero  l'originale  della  domanda  corredata  dal
proprio  parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative
agli accertamenti effettuati.
  6.   Gli   stabilimenti  che  saranno  riconosciuti  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero di ordine.