Art. 2. 1. La produzione di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del presente decreto, le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori al burro ed al burro concentrato durante la produzione dello stesso devono essere effettuate in stabilimenti preventivamente riconosciuti. 2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del "regolamento". 3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o piu' dei propri stabilimenti devono, per ciascuno stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 4 e 5 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti designati per i controlli che saranno individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in seguito denominati "organi di controllo". 4. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sulla richiesta di riconoscimento deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. 5. Gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti volti a constatare l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione e/o di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 10 del "regolamento" e dal presente decreto trasmettono al Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati. 6. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero di ordine.