Art. 20. 1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, e del burro denaturato e dei prodotti intermedi contenenti denaturanti ceduti alle imprese per la produzione dei prodotti delle formule "A, B, C e D" del "regolamento" sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato denaturato e il burro denaturato abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule "A, B, C, D" previste all'art. 4 del "regolamento", entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e la denaturazione, affinche' quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato denaturato e del burro denaturato, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si e' verificata la totale utilizzazione del burro concentrato e/o denaturato in uno dei prodotti di cui alle formule "A, B, C, D" del "regolamento". 2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di 5 tonnellate o piu' di burro denaturato, o di tonnellate 4 o piu' di burro concentrato denaturato o di prodotti intermedi contenenti tali quantitativi il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultano i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento redatto in occasione di ogni sopralluogo dovra' essere inviato all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curera' l'invio all'A.I.M.A. 3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantita' interessate. 4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento" la prova dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 16. 5. In tal caso gli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato denaturato e del burro denaturato nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarita' dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovra' provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.