Art. 20.
  1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione
finale del burro concentrato denaturato, e del burro denaturato e dei
prodotti  intermedi contenenti denaturanti ceduti alle imprese per la
produzione dei prodotti delle formule "A, B, C e D" del "regolamento"
sono  effettuati  dagli  uffici  periferici  dell'ispettorato  per la
repressione delle frodi. Essi provvederanno ad  accertare  attraverso
l'esame  dei  registri che il burro concentrato denaturato e il burro
denaturato abbiano esclusivamente la  prescritta  destinazione  ossia
l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule "A, B, C, D"
previste all'art. 4 del "regolamento",  entro  i  termini  stabiliti,
effettuando   gli  opportuni  controlli  nei  confronti  delle  ditte
utilizzatrici  situate  nelle  zone  di  competenza.  Accertatone  il
regolare  impiego  dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio
periferico dell'ispettorato centrale per la repressione  delle  frodi
in  cui  ha  sede  l'impresa che ha effettuato la concentrazione e la
denaturazione, affinche' quest'ultimo possa  comunicare  all'A.I.M.A.
l'avvenuta  incorporazione  del  burro  concentrato  denaturato e del
burro  denaturato,  indicando  con  riferimento  al  numero  d'ordine
dell'offerta  la  data  effettiva  entro la quale si e' verificata la
totale utilizzazione del burro concentrato e/o denaturato in uno  dei
prodotti di cui alle formule "A, B, C, D" del "regolamento".
  2.  Qualora  gli  stabilimenti  utilizzino  un  quantitativo  di  5
tonnellate o piu' di burro denaturato, o di tonnellate 4  o  piu'  di
burro  concentrato denaturato o di prodotti intermedi contenenti tali
quantitativi il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione
deve  essere  effettuato  almeno una volta al mese. Copia del verbale
dal quale risultano i giorni di  lavorazione  intercorsi  dall'ultimo
accertamento  redatto  in occasione di ogni sopralluogo dovra' essere
inviato  all'ufficio  periferico  dell'ispettorato  centrale  per  la
repressione    frodi   territorialmente   competente   in   relazione
all'aggiudicatario, che ne curera' l'invio all'A.I.M.A.
  3.  Nei  casi  di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate
dai  dati  riguardanti  i  giorni  di  ritardo  e  le  corrispondenti
quantita' interessate.
  4.  Ai  sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento" la prova
dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di
presentazione   della  dichiarazione  del  trasformatore  finale  che
utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art.  16.
  5. In tal caso gli uffici dell'ispettorato per la repressione delle
frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori  al
fine  di  verificare,  in  particolare, l'effettivo impiego del burro
concentrato denaturato e del burro  denaturato  nei  prodotti  e  nei
termini  previsti. Eventuali irregolarita' dovranno essere denunciate
all'A.I.M.A. che dovra' provvedere al fine di ottenere il  versamento
di  una  somma  pari  all'importo  della  cauzione  di trasformazione
relativa ai quantitativi interessati.