Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule A, B, C, o D, di cui all'allegato 3 del presente decreto, burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non denaturati devono presentare per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente. 2. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge. 3. La domanda dovra' essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza nel periodo di lavorazione almeno: 5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate di burro l'anno; 4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno; prodotti intermedi contenenti 5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate l'anno; prodotti intermedi contenenti 4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno. 4. Dovra' essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno, scelto. Il rispetto del quantitativo minimo deve essere garantito attraverso l'utilizzazione di uno solo dei prodotti indicati al precedente terzo comma. 5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del "regolamento". 6. Gli "organi di controllo" procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.