Art. 4. 1. Qualora ai sensi dell'art. 9 del "regolamento" un'impresa intenda utilizzare burro o burro concentrato, senza aggiunta di rivelatori, per la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento" ed in uno stabilimento diverso da quello ove avviene l'incorporazione nei prodotti finali, deve presentare in carta legale, in conformita' ai fac-simile allegati 9 e 10, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente, domanda per il riconoscimento. 2. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. 3. Qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato la domanda deve essere presentata agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi. 4. Nella domanda deve essere precisata la composizione dei prodotti intermedi ed il loro tenore di grasso butirrico. Saranno a tal fine riconosciuti solo i prodotti previsti all'allegato 11 del presente decreto. Qualora vengano fabbricati piu' prodotti intermedi gli stessi dovranno essere individuati anche mediante sigla che verra' riportata nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto. 5. Qualora si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la domanda dovra' essere corredata dalla documentazione e dagli impegni indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma. 6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti, adempiono agli obblighi e sottoscrivono gli impegni previsti agli articoli 9 e 10 del "regolamento". 7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti con la relativa ubicazione ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali e l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti intermedi. Tali elenchi debbono essere trasmessi anche all'"organo di controllo" e agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti ove avviene l'incorporazione nei prodotti intermedi. 8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata agli incaricati dei controlli di cui al comma precedente territorialmente competenti. Alla fine di ogni anno dovra' essere redatto un nuovo elenco ed inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi. 9. Gli "organi di controllo" procederanno analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.