Art. 4.
  1.  Qualora  ai  sensi  dell'art.  9  del  "regolamento" un'impresa
intenda utilizzare burro  o  burro  concentrato,  senza  aggiunta  di
rivelatori,  per  la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce
tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento" ed
in  uno  stabilimento  diverso da quello ove avviene l'incorporazione
nei prodotti finali, deve presentare in carta legale, in  conformita'
ai  fac-simile allegati 9 e 10, al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste - Direzione generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli  -  Divisione III, per il tramite dell'"organo di controllo"
territorialmente competente, domanda per il riconoscimento.
  2.  La  firma  apposta  dal  titolare  o  dal legale rappresentante
dell'impresa nella domanda deve  essere  autenticata  a  norma  delle
vigenti disposizioni di legge.
  3.  Qualora  si  utilizzi  burro  denaturato  o  burro  concentrato
denaturato la domanda deve essere presentata agli  uffici  periferici
dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi.
  4. Nella domanda deve essere precisata la composizione dei prodotti
intermedi ed il loro tenore di grasso butirrico.
  Saranno   a   tal   fine  riconosciuti  solo  i  prodotti  previsti
all'allegato 11 del presente decreto.
  Qualora  vengano  fabbricati  piu'  prodotti  intermedi  gli stessi
dovranno essere individuati anche mediante sigla che verra' riportata
nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto.
  5.  Qualora  si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la
domanda dovra' essere corredata dalla documentazione e dagli  impegni
indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.
  6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i requisiti, adempiono agli  obblighi  e  sottoscrivono  gli  impegni
previsti agli articoli 9 e 10 del "regolamento".
  7.  Alla  domanda  deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti
con la relativa ubicazione ove avviene l'incorporazione dei  prodotti
intermedi   nei  prodotti  finali  e  l'elenco  dei  rivenditori  che
commercializzano i prodotti intermedi. Tali  elenchi  debbono  essere
trasmessi  anche  all'"organo  di controllo" e agli uffici periferici
dell'ispettorato   centrale   per   la   repressione   delle    frodi
territorialmente   competente   in   relazione  all'ubicazione  degli
stabilimenti ove avviene l'incorporazione nei prodotti intermedi.
  8.   Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere  immediatamente
comunicata agli incaricati dei controlli di cui al  comma  precedente
territorialmente competenti.
  Alla  fine  di  ogni  anno dovra' essere redatto un nuovo elenco ed
inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti  in
relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi.
  9.  Gli  "organi  di  controllo" procederanno analogamente a quanto
indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti  che
saranno  riconosciuti  dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
riceveranno un numero d'ordine.