Art. 5.
  1.  Qualora  un'impresa  non si attenga alle disposizioni stabilite
dal "regolamento" e dal presente decreto,  modifichi  o  ampli  senza
preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali
agli impianti di lavorazione  in  maniera  tale  che  possano  essere
pregiudicate  le  attivita' di controllo, l'organo di controllo, come
pure  gli  altri  organismi  abilitati   ad   effettuare   controlli,
propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.
  2.  Gli  organi  abilitati  ad  effettuare  i  controlli, di cui al
precedente comma, propongono la  sospensione  del  riconoscimento  in
caso  di  fondati  motivi di dubbi sulla regolarita' delle operazioni
sia tecniche che amministrativo-contabili.
  3.  Qualora  un'impresa  riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  7  del
"regolamento" e dell'art. 3 del presente  decreto  non  utilizzi  nel
periodo  previsto  il  quantitativo minimo di prodotto prescritto gli
organi  di   controllo   comunicano   al   Ministero   l'inadempienza
riscontrata per la revoca del riconoscimento.
  4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
del presente decreto cambi la sua  ragione  sociale  senza  apportare
modifiche  agli  stabilimenti,  per poter continuare ad usufruire del
riconoscimento  deve   chiedere   al   Ministero   la   voltura   del
riconoscimento    precedente,    presentando   domanda,   debitamente
documentata, redatta in  carta  legale,  in  duplice  copia,  per  il
tramite  dell'"organo  di  controllo"  che procedera' conformemente a
quanto stabilito al quinto comma del precedente art.  2.
  5. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui
abbia  ottenuto  il  riconoscimento,  l'impresa   subentrante   deve,
comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli
2, 3 e 4.