Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63 e 58 dell'accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.