Art. 2. 
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti indicati all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita'
agli articoli 63 e 58 dell'accordo e alla risoluzione n. 3  del  1985
adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.