Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazioali, e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento. 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.