Art. 5. 
1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge,
valutato  in  complessive  lire  43.446  milioni,  per   il   periodo
1987-1991, di cui lire  12.477  milioni  per  il  1987,  lire  24.954
milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per  il  1989  e  lire  2.005
milioni per  il  1990,  si  provvede  per  il  1987  a  carico  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero del  tesoro  per  lo  stesso  anno,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  Partecipazione  a   fondi   e   banche
nazionali ed internazioali, e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,  all'uopo
parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento. 
2. Agli eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge in rapporto a  sfavorevoli  variazioni  del  corso  di
cambio sara' provveduto, in considerazione della natura  degli  oneri
stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di  previsione
del Ministero del tesoro. 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.